MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

(Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a

determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina:

 

 Art. 1.

 1. Sono vietati:

 a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

 b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività  di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;

 c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con  lo scopo di sviluppare l'aggressività;

 d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

 e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane,  o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

 i) il taglio della coda;

 ii) il taglio delle orecchie;

 iii) la recisione delle corde vocali;

 2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

 

 Art. 2.

 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

 a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui  all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

 

 Art. 3.

 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b)  ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

 

 Art. 4.

 1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi  e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

 

 Art. 5.

 1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che,  non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o  di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

 2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani  morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di  cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

 3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:

 a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;

 b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

 c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro  terzi causati dal proprio cane;

 d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il  rischio di morsicature.

 4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1,  comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

 a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

 b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

 c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

 d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati  di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

 e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per  infermità.

 5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado  di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

 6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

 

 Art. 6.

 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono  sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in  vigore.

 La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 Roma, 12 dicembre 2006

 Il Ministro: Turco

 

 Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

 

 Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività  di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:

 American Bulldog;

 Cane da pastore di Charplanina;

 Cane da pastore dell'Anatolia;

 Cane da pastore dell'Asia centrale;

 Cane da pastore del Caucaso;

 Cane da Serra da Estreilla;

 Dogo Argentino;

 Fila brazileiro;

 Perro da canapo majoero;

 Perro da presa canario;

 Perro da presa Mallorquin;

 Pit bull;

 Pit bull mastiff;

 Pit bull terrier;

 Rafeiro do alentejo;

 Rottweiler;

 Tosa inu.

 

 

 

Torna alla pagina delle leggi

Torna alla Home Page