Presenza del cane guida in auto
Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004
Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane guida in auto.
Invero l'art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente il trasporto di animali selvatici, consente il trasporto di un solo animale domestico, in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida.
Il trasporto di più animali domestici e' consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposite gabbie, o nel vano posteriore al posto di guida, purché munito di apposito divisorio. Pertanto il trasporto di un cane guida (animale domestico di indole particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso e' appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore insieme al cieco assoluto da esso accompagnato (cioè in condizioni che oggettivamente non costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice".