LEGGI SUI CANI GUIDA

Rain, labrador bionda, di profilo con la faccia seriosa

 

Lo stato Italiano ha previsto nella sua legislazione alcuni articoli riguardanti i cani per non vedenti….

Dato che il mondo delle leggi, articoli e circolari è molto complicato abbiamo pensato  di pubblicare in questa sezione gli articoli più rilevanti

In primis, dato che le nostre guide sono esseri viventi,  vogliamo inserire il testo della dichiarazione universale dei diritti degli animali, sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi.

Noi ci siamo impegnati minuziosamente per reperire e catalogare le leggi in vigore, e gran parte delle informazioni sono state prese dal sito di Handylex, al quale vi consigliamo di rivolgervi se non trovate quello che cercate, e per tutto ciò che riguarda le leggi per i disabili.

Per semplificare le diverse leggi le abbiamo divise nelle seguenti categorie:

Le leggi promulgate appositamente per l’accesso dei cani guida, Che abbiamo integrato di seguito, sono le seguenti:

-        Legge 14/02/1974, n.37

-        Legge 25 agosto 1988, n.376

-        Legge 8 febbraio 2006, n. 60

-        Normativa in ambito fiscale

-        Legge - 23/12/1999 n. 488 (in particolare l'art. 6 comma 1 lett. e) e g))

-        Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 12/04/2000 n. 74

-        Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali - 15 ottobre 1978

-        Tutela dell’incolumità pubblica

-        ORDINANZA 27 agosto 2004

-        ORDINANZA 12 dicembre 2006

-        ORDINANZA 14 GENNAIO 2008

-        ORDINANZA 3 marzo 2009

 

-        Spostamenti con animali a seguito

-        Passaporto per cani (Consulta anche i seguenti link:
http://poliziadistato.it/articolo/1088-Il_passaporto_per_gli_animali_da_compagnia

-        http://www.ordineveterinari.pg.it/passaporto.htm

-     http://www.enci.it/rivista/articolo.php?anno=2005&numero=01&ordine=7

-        http://www.ministerosalute.it/)

-        REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003

-        REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 (relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo)

-        DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2004

-        Pet travel schemes – in inglese (da seguire obbligatoriamente per entrare in alcuni paesi esteri)
consulta anche i seguenti link: sito DEFRA: http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/pets/)
Per contatti: http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DG_10011002

-        Pet travel schemes – traduzione italiana

-        Trasporto cane guida in auto (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004)

 

-        Estratti dal codice della strada

-        Art. 1. Principi generali.

-        Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.

-        Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

-        Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

-        Art. 8. Circolazione nelle piccole isole

-        Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

-        Art. 158. * Divieto di fermata e di sosta dei veicoli..

-        Art. 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

-        Art. 172. * Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

-        Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

-        Art. 190 - Comportamento dei pedoni

-        Art. 191. * Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

-        Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

-        Ulteriori agevolazioni per disabili

-        Legge 21 novembre 2000, n.342

-        CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 46

-        Circolare 27 gennaio 1998, n. 30/E

-        CIRCOLARE 19 marzo 1999, n. 66/E (archivio tasse automobilistiche)

-        Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998)

-        Circolare 15 luglio 1998, n. 186 (tasse automobilistiche)

-        Agevolazioni Fiscali (dal sito Aci)

-        Altri riferimenti normativi (dal sito dell’ACI)

 

 

 

TORNA SU

 

 


Le leggi promulgate appositamente per l’accesso dei cani guida

leggi:  37/1974, 376/1988, 60/2006:

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.

Art, 1 - Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (2).

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (3).

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (5).

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (6).

 

Note:

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazz. Uff. 3 marzo 2006, n. 52).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 (Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204).

 

 

 

TORNA SU

 


 

 

 

 

 

 


La normativa fiscale ha previsto che l'acquisto e il mantenimento dei cani guida destinati all'assistenza dei non vedenti siano oneri agevolati.

Le agevolazioni consistono innanzitutto in una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane. Ai fini del calcolo della detrazione si considera l'intero ammontare del costo sostenuto fino ad un massimo di 18075,99 euro. La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale.

La seconda agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l'effettiva spesa.

Va precisato che ai familiari del non vedente è preclusa l'opportunità di fruire della detrazione forfetaria anche nel caso in cui il non vedente sia da considerare a carico del familiare stesso.

 

 

 

TORNA SU

 

Dal 3 luglio 2010 questa pagina è stata visitata Contatore visite