Legge 25 agosto 1988, n.376
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico

Art. 1
All’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, i seguenti commi:
“Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”.

 

 

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