LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000
LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)
CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto
periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze

g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti
per il mantenimento dei cani guida";
 

Tratta dal sito:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/23/suppl23.htm
nella sezione dedicata alle disposizioni in materia di entrata, che risponde al link:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/23/titolo2.htm
 

 

 

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