Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 12 aprile 2000, n. 74

"Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli
destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di IVA e di
tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili."

Facendo seguito alle precisazioni fornite con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, con la quale sono stati dati i primi chiarimenti sulle norme contenute
nella
legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge finanziaria per l'anno 2000), si intende completare con la presente circolare il panorama delle istruzioni relative alle innovazioni introdotte
dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge finanziaria.

Tali innovazioni, attraverso la modifica dell'
articolo 13-bis
, comma 1, lettera c) del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno ampliato la platea dei soggetti invalidi
beneficiari della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista per l'acquisto dei mezzi ad essi necessari per la locomozione,
comprendendo tra tali mezzi anche gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti, nonché i cani guida per
i ciechi.

Il legislatore ha previsto che le caratteristiche degli autoveicoli in questione fossero individuate con decreto da emanare a cura del Ministro delle finanze.

Per quanto riguarda gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti, è evidente che nessuna particolare caratteristica tecnica può ritenersi
necessaria, in quanto tali autoveicoli non possono che essere condotti da terzi.

Anche per quanto concerne gli autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti sordomuti non è dato rinvenire nella normativa vigente prescrizioni che
richiedano particolari adattamenti tecnici del mezzo.

La scrivente ha ritenuto opportuno, peraltro, interessare il Ministero dei trasporti e della navigazione per conoscere se vi siano ipotesi in cui la possibilità
per i sordomuti di condurre un autoveicolo sia condizionata alla presenza di adattamenti tecnici dello stesso.

Fino all'intervento di eventuali osservazioni del citato Ministero dei trasporti e della navigazione, si ritiene che la detrazione d'imposta possa essere
fruita dai soggetti interessati, pur in assenza del decreto ministeriale previsto, con l'osservanza delle istruzioni che seguono.

Dato atto della non necessità di adattamenti o particolari caratteristiche tecniche, si rappresenta che la detrazione d'imposta spetta in relazione agli
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Trattasi di:

elenco di 1 elementi
• autovetture destinate al trasporto di persone con un massimo di nove posti compreso quello del guidatore;
fine elenco
elenco di 1 elementi
• autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o a 4,5 t. se con motore a trazione
elettrica o a batteria con un massimo di nove posti compreso quello del conducente;
fine elenco
elenco di 1 elementi
• autoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di attrezzature speciali relative a tale scopo.
fine elenco

La detrazione d'imposta si può alternativamente utilizzare nell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, ovvero in quattro rate costanti nell'anno
stesso e nei tre successivi. La detrazione compete nella misura del 19 per cento e per un solo autoveicolo nel limite di spesa di 35 milioni di lire, e
se ne può beneficiare una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che l'autoveicolo non risulti cancellato dal Pubblico registro automobilistico.

Dal suddetto limite di 35 milioni di lire, nel caso in cui l'autoveicolo precedentemente acquistato sia stato rubato e non ritrovato, bisogna decurtare
l'eventuale rimborso assicurativo percepito

Ai sensi del comma 2 dell'articolo
13-bis
del Tuir, la detrazione d'imposta spetta anche se la spesa viene sostenuta nell'interesse di un familiare compreso tra quelli indicati nell'articolo 12
del Tuir, affetto da cecità o sordomutismo, che si trovi nelle condizioni previste dal medesimo articolo, e cioè che non sia titolare di redditi per un
importo superiore a lire 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.

In merito all'intestazione dell'autoveicolo, si fa presente che se il soggetto beneficiario, portatore di handicap, è titolare di redditi propri per un
importo superiore a lire 5.500.000, l'autoveicolo non può che essere intestato allo stesso, così come pure il documento probatorio della spesa sostenuta,
ancorché non sia titolare di permesso di guida; mentre, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal
citato articolo 12 del Tuir per essere considerato fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti probatori di spesa possono
essere indifferentemente intestati al soggetto portatore di handicap o alla persona della quale il soggetto è fiscalmente a carico.

La documentazione idonea a giustificare la spesa sostenuta, e quindi il beneficio della detrazione d'imposta, deve essere conservata ed esibita in caso
di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per la fattispecie dell'acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge
finanziaria ha altresì previsto, mediante l'introduzione del comma 1-quater all'articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d'imposta a fronte delle spese
sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire.

Si ritiene opportuno fornire precisazioni anche in merito alla possibilità di estendere ai ciechi ed ai sordomuti le agevolazioni già previste in favore
di taluni portatori di handicap in materia di IVA e di tassa sul possesso di veicoli, attese le numerose istanze pervenute sul punto.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa presente che l'articolo 1 della legge n. 97 del 1986, come integrato dall'articolo 8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449
, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, a condizione
che il mezzo acquistato sia adattato alle specifiche esigenze del portatore di handicap.

Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, il beneficio in argomento non può comunque estendersi ai ciechi ed ai sordomuti, in quanto i veicoli
acquistati dagli stessi non necessitano, come sopra chiarito, di alcun adattamento conseguente a impedite o ridotte capacità motorie.

Va tenuto presente, in proposito, che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell'incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap
devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l'utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata
disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti
e menomati nell'udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l'utilizzo da parte dei destinatari
dell'agevolazione.

Per quanto concerne la tassa sul possesso dei veicoli, valgono le stesse considerazioni già svolte con riferimento all'IVA; pertanto, per i mezzi di locomozione
destinati ai portatori di handicap, quali i non vedenti e menomati nell'udito e nella parola, le tasse automobilistiche devono essere corrisposte nella
misura ordinaria. 

 

 

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