Ordinanza Sirchia sui cani pericolosi
ORDINANZA 27 agosto 2004
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto
previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.
1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro
terzi.
Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del
territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia
Allegato
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente
Ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.