Art. 1. Principi
generali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi generali. (1)
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1 del d. legisl. 15 gennaio