Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere
fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1)
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta
è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata
del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento
d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400. (2)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni
di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. (3)
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(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del
1° agosto 2003.
(2) Comma inserito dal decreto-legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007.
(3) Comma modificato dal decreto-legge n. 117/2007, conv. con legge n. 160/2007.