Art. 158. * Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di
linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici
in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali
di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori
a due ruote o due motocicli (1);
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a
una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di
cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi
tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati
dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 78 a euro 311. (2)
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
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(1) La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche
essere conferita agli "ausiliari del traffico" istituiti dall'art. 17 della
legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999
n. 488 (legge finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione
immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli ausiliari
siano stati nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha
interpretato come compresi nelle funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni alle norme della circolazione ad essi attribuite dalla predetta legge
n. 127 del 1997.
(2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del
decreto-legge n. 151/2003.