Art. 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore.
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaSuccessive modificazioniTITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALITITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADETITOLO
III - DEI VEICOLITITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALITITOLO
V - NORME DI COMPORTAMENTOTITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE
CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONITITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIEIndice del regolamentoIndice delle AppendiciElenco sigle Province
d'ItaliaGuida al bollo autoGuida pratiche autoContenuto principale
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici. (2)
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero
di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 644.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 389 a euro 1.559, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 38 a euro 155.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
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(1) Qualora questa violazione sia commessa con un ciclomotore o con un
motoveicolo ne è sempre disposta la confisca, secondo quanto stabilito dall'art.
213 comma 2 sexies introdotto dall'art. 5 bis del decreto legge 30 giugno 2005
n. 115 convertito con legge 168 del 17 agosto 2005 (in Gazz. Uff. n. 194 del 22
agosto 2005).
(2) Comma così sostituito dall'art. 3 del D. Legisl. 13 marzo 2006, n. 150 (in
Gazz. Uff. n. 87 del 13 aprile 2006).