Art. 172. * Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
Attenzione: Patente a punti, consultare la tabella.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.(1)
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1 N1, N2 ed N3, di
cui all'articolo 47, comma 2,muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a
1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di
ritenuta:
a)i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b)i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore
solo se la loro statura supera 1,50 m
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag
frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione
delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere
assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello
figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile
su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i
bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 74 euro a 299 euro. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola
il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 37 euro a 150 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 779 euro a
3.119 euro
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 1 del D. Legisl. 13 marzo 2006, n.
150 (in Gazz. Uff. n. 87 del 13 aprile 2006).