Art. 190. Comportamento dei pedoni.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei
veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata
nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti
della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.