Art. 191. * Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane
guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque
altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 599. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato
dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza
7 agosto 2002.
(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del
1° agosto 2003.