Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque
resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione
del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore
restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria. (1)
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato
in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo
213. (1)
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(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del
decreto-legge n. 151/2003.