Art. 5.
Regolamentazione della circolazione in generale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici puņ impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti
la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici
puņ diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel
caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il
Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei
confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7,
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione č
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.