Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5,
comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli
stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla
classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la
precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio
decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota
con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a
precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Se la violazione è commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. In questa
ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 38 a euro 155 ; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.